Il ravvedimento operoso permette pertanto al contribuente di sanare spontaneamente la propria posizione contributiva, versando oltre l’imposta, una piccola sanzione e, in base al numero di giorni di ritardo, i relativi interessi, evitando così di incorrere nella notifica di avvisi di accertamento che comporterebbero il pagamento di sanzioni più elevate.
Le tipologie di ravvedimento operoso sono le seguenti:
Ravvedimento Sprint:
- applicabile entro 14 giorni dalla scadenza;
- con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell’imposta;
- più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Ravvedimento Breve:
- applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo;
- con una sanzione fissa dell’1,5% del valore dell’imposta;
- più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.;
Ravvedimento Medio:
- applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno di ritardo;
- con una sanzione fissa del 1,67% del valore dell’imposta;
- più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Ravvedimento Lungo:
- applicabile dopo il 90° giorno di ritardo e comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- con una sanzione fissa del 3,75% del valore dell’imposta;
- più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
NOVITA’ – Ravvedimento Lunghissimo
Con l’entrata in vigore della citata disposizione, il contribuente può pertanto utilizzare il ravvedimento operoso lunghissimo anche per i versamenti dei tributi locali, dopo l’anno di scadenza, con l’applicazione di una sanzione pari al 4,28% se il pagamento spontaneo avviene entro due anni oppure una sanzione pari al 5% se il ravvedimento avviene oltre i due anni dall’omissione o dall’errore.
2021 : 0,01% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020);
2020 : 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019);
2019: 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018)
2018: 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017)
2017: 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016)
2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015).
Come procedere al pagamento tramite il ravvedimento operoso
Il contribuente che intende sanare la posizione contributiva utilizzando il ravvedimento operoso dovrà pertanto effettuare il pagamento, indicando nel modello di pagamento, i codici e gli importi relativi a:
- imposta dovuta e relativo importo;
- sanzioni calcolata sulla base dei giorni di ritardo di pagamento e secondo quanto più sopra riportato;
- interessi di mora e relativo importo, calcolati al tasso annuo di riferimento
Cittadini – F24 semplificato – Modello e istruzioni – Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)
Pagina aggiornata il 13/03/2024