Descrizione
Cos'è un Giudice Popolare
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di assise e la Corte di assise d'appello. La Corte di Assise è composta da sei giudici popolari e due togati.
Altri giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento.
L'ufficio di giudice popolare è a carattere obbligatorio.
La nomina avviene mediante sorteggio ed è subordinata ad alcuni requisiti descritti di seguito.
Estratto della legge 10 aprile 1951,n. 287
Art. 9 - I Giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 10 - I Giudici popolari delle Corti d’Assise di appello oltre ai requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 11 - (omesso).
Art. 12 - Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Formazione degli elenchi dei Giudici Popolari
Aggiornamento degli elenchi
- Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;
- Entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali;
- Entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi.
- Entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;
- Dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
- Entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
- Entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
- Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.