Con DGC n. 12 del 31.03.2005 è stato integrato il Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con DCC n. 6 del 25.03.2005, con l’art. 16 BIS relativo alla modalità di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti.
Per poter usufruire della riduzione prevista dall’art. 18 (ex art. 40) del nuovo Regolamento TARI approvato con DCC n. 24 del 23.09.2020, il contribuente deve:
– inviare al Comune il modello di domanda di riduzione;
– sottoscrivere la convenzione approvata con DGC n. 102 del 06.11.2014, con la quale si impegna a trattare, a mezzo di di compostaggio domestico, la frazione umida dei rifiuti.
– inviare al Comune il modello di domanda di riduzione;
– sottoscrivere la convenzione approvata con DGC n. 102 del 06.11.2014, con la quale si impegna a trattare, a mezzo di di compostaggio domestico, la frazione umida dei rifiuti.
Pagina aggiornata il 13/03/2024